Disdice l’affitto e le utenze e si trasferisce nel Bresciano sicuro del suo contratto di lavoro annuale con l’Asst del Garda, ma dopo un mese l’azienda socio sanitaria gli dà il benservito. Per il Tar di Brescia, però, la scelta della direzione dell’Asst del Garda di interrompere in anticipo la collaborazione temporanea è illegittima. La vicenda ha per protagonista un dipendente dell’azienda socio sanitaria della Carbonia, una delle otto che compongono l’Ats della Sardegna.
L’uomo, che è un dirigente analista per il Servizio sistemi informativi dell’ente sardo, era stato assegnato temporaneamente a Brescia su richiesta della stessa Asst del Garda, per sopperire alla mancanza di personale con adeguata qualificazione nell’ambito dei servizi informativi aziendali. Il contratto prevedeva l’entrata in servizio il primo gennaio 2019 per il periodo di un anno, prorogabile. Però solamente una quindicina di giorni dopo l’arrivo del dirigente sul Garda, il direttore generale dell’Asst ha disposto la revoca dell’incarico temporaneo a partire dal primo febbraio. Il 4 febbraio poi l’Asst del Garda ha deliberato di stipulare una convenzione con l’Ats di Brescia, con cui quest’ultima si impegnava a garantire la consulenza in ingegneria informatica all’Asst del Garda mediante proprio personale.
Questa decisione era di fatto già maturata a inizio gennaio, quando la direzione dell’Asst del Garda aveva ottenuto l’assenso preventivo dell’Ats di Brescia all’attivazione della convenzione. Comportamento, questo, giudicato illogico: secondo i giudici, quindi, la convenzione con Ats Brescia per la consulenza informatica va annullata perché è stata la stessa Asst del Garda a causare «immotivatamente» la carenza di personale, ponendo fine al contratto con il consulente sardo. Il Tar ha anche annullato la delibera con cui Asst del Garda poneva anticipatamente fine al rapporto con il consulente in trasferta.
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