La legge tutela il diritto a scomparire dal web e non solo?
Qualche giorno fa stavo disquisendo sulle implicazioni in tema di privacy di Graph Search, il nuovo motore di ricerca social di Facebook.
A fronte di una forte preoccupazione del mio interlocutore, io invece non lo ritengo un problema, o meglio, partendo io dalla piena coscienza che i big della rete non sono gruppi filantropici, bensì aziende che fanno business con i nostri dati, cerco di vivere la rete il più possibile in modo critico e attento a non lasciare tracce, dati o informazioni di cui mi potrei pentire in futuro.
Vero però che un errore è sempre dietro l’angolo, o comunque in futuro ci si potrebbe pentire o cambiare idea rispetto a qualcosa fatto o pubblicato in passato. Il web e la rete in questo caso rappresentano dei veri problemi in quanto proprie “tracce” indesiderate potrebbero essere scovate a distanza di anni, anche senza che qualcuno le riproponga.
Mi sono quindi chiesto se il cosiddetto diritto all’oblio è legalmente tutelato e quindi, indirettamente, se il diritto di cronaca ha in un certo senso una scadenza.
Ho quindi fatto una ricerca in rete ed ho scoperto che il diritto all’oblio esiste a livello di giurisprudenza (es. www.altalex.com/index.php?idnot=56769) ed è indirettamente previsto costituzionalmente. Esiste poi una proposta di riforma europea in merito. La Commissione Europea ha proposto infatti a gennaio 2012 una riforma della tutela della privacy degli utenti sul web. “I fornitori di servizi online saranno obbligati a passare dalla regola dell’opt-out (i dati dell’utente, a meno di una sua esplicita richiesta, appartengono al fornitore) a quella dell’opt-in (i dati appartengono solo all’utente, è lui a decidere come usarli)”. Ciò è particolarmente importante per i dati gestiti da motori di ricerca e social network.
Interessante questo articolo su Difesa dell’informazione, che al di là delle norme spiega lo spirito della legge.
Io non sono un giurista, ma in poche parole il presupposto del diritto di cronaca è l’interesse pubblico della collettività ad essere informata con tempestività su tutti i particolari di un fatto. Tale diritto perdura per tutto il tempo di sviluppo di una determinata vicenda (es. anche lo sviluppo di una conseguente vicenda giudiziaria, ecc.), e per un tempo successivo congruo affinché ci sia la maggiore diffusione e acquisizione possibile (la giurisprudenza parla di anni, e comunque in relazione a fatti di cronaca non gravi).
Dopo tale tempo cessa di fatto l’interesse pubblico e così anche la necessità di riproporre la notizia di un tale evento, che avrebbe altrimenti l’effetto di danneggiare nuovamente i protagonisti, senza alcuna esigenza e urgenza di informare la collettività. Si parla quindi di diritto all’oblio, ovvero il diritto di una persona ad essere dimenticata, a non essere ricordata per fatti di cronaca lontani.
Cosa ne penso?
Penso che sia certamente corretto, ma che vada gestito con oculatezza in quanto, se una persona ha commesso un fatto di ragionevole gravità, ritengo sia corretto che tale notizia sia ritrovabile anche a distanza di molti anni, per una salutare forma di vigilanza sociale.
Vai articolo originale: http://garda2o.wordpress.com/2013/01/21/diritto-alloblio/